DEFINIZIONE AGEVOLATA O ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Il recente D.l. n. 193/20016 convertito con modificazioni con L. n. 225/2016 ha introdotto la Definizione Agevolata dei ruoli, concedendo la facoltà per gli Enti locali che hanno abbandonato la riscossione coattiva a mezzo ruolo, di applicarla ai carichi relativi ai provvedimenti di ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 utilizzati per la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie, carichi notificati al 31 Dicembre 2016.
Il Comune di Trecenta provvede alla riscossione coattiva delle proprie entrate da novembre 2015 mediante affidamento della gestione alla ditta Abaco spa , e la riscossione è effettuata con lo strumento dell’ingiunzione fiscale avendo abbandonato l’agente pubblico della riscossione ovvero Equitalia Spa, al quale sono rimaste in carico tuttavia tutte le partite iscritte a ruolo in data antecedente il 2015.
La definizione agevolata per i carichi affidati a Equitalia è applicata per disposizione di legge, mentre per i carichi ex ingiunzione fiscale, la norma prevede l’applicazione della definizione agevolata come facoltà per l’Ente impositore.
Clicca se sei interessato alla definizione agevolata con Equitalia spa
Cosa significa Definizione agevolata o rottamazione? Significa che per le entrate oggetto di iscrizioni a ruolo notificate dal 2000 al 2016 e non ancora riscosse, per i contribuenti che presentano istanza di adesione è previsto il pagamento della sola entrata e interessi con totale esclusione delle sanzioni, Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Rateizzazione prevista per le cartelle Equitalia : pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2017 ovvero con dilazione fino a max 5 rate, 3 entro il 2017 pari al 70% del debito ( 30/07-30/09- 30/11) e 2 nel 2018 (30/04-30/09) non oltre il 30/09/2018.
Rateizzazione prevista per le ingiunzioni di pagamento : pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2017 ovvero con dilazione fino a max 4 rate;
La Definizione agevolata su ingiunzione si applica solo se il Comune lo prevede ovvero ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997, con proprio atto di C.C. avente natura regolamentare, si stabiliscono modalità, tempi di presentazione dell’istanza, rateizzazione, scadenze. Con la definizione agevolata il Comune rinuncia alle sanzioni irrogate a favore dei contribuenti che presenteranno nei termini e con le modalità previste apposita istanza.
Il Comune di Trecenta ha aderito alla definizione agevolata con l'approvazione del “Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento” ( Delibera di C.C. n. 2 del 30/01/2017) come di seguito indicato:
MODALITA’ PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. E’ ammessa la definizione agevolata per i carichi notificati e non riscossi, a seguito di provvedimenti d’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, entro il 31 Dicembre 2016 e relativi a entrate di competenza anche tributarie rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016;
2. La definizione agevolata per i carichi di cui al comma precedente determina l’esclusione delle sole sanzioni. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La definizione agevolata comporta il versamento dell’importo intimato, degli interessi e delle spese legittimamente addebitate con la sola esclusione della sanzione, in unica soluzione entro il 30 luglio 2017 ovvero in modalità rateizzata fino a N. 4 (quattro) aventi scadenza:
a) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
b) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
c) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
4. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare istanza, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile sul sito web del Comune di Trecenta e/o di Abaco spa , entro il 31 Marzo 2017. La presentazione può essere fatta:
- direttamente al Settore Tributi ovvero a mezzo posta raccomandata o con posta certificata
- al Concessionario Abaco spa secondo le modalità indicate nel modulo di adesione
Entro il 31 maggio 2017 il Comune o il Concessionario dovrà comunicare al debitore l’importo della definizione agevolata, l’eventuale dilazione concessa e le relative scadenze;
5. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle oggetto di dilazione la definizione non produce effetti e le somme eventualmente versate sono imputate a titolo di acconto sulla somma intimata;
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono applicabili limitatamente ai Provvedimenti notificati entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.
Per info: consulta il Regolamento
scarica il modulo di adesione alla definizione agevolata
A chi rivolgersi:
per il Comune :
Responsabile :Spirandelli rag Simone Istruttore Ufficio tributi : Campioni Giovanna
Istruttore Polizia municipale: Vigile Antonio Balbo
E-mail: protocollo.comune.trecenta.ro@pecveneto.it
Telefono:0425 716135 – (tributi) 0425 700236 (vigili)
Per Abaco spa
E-mail definizioneagevolata@abacospa.it
telefono 0423/601755 (tasto 5) il luned' 08.00-12.00 14.00-18.00 da martedì a venerdì 08.00-12.00 14.00-17.30