Novità Imu 2013
Novità Imu 2013 ( agg. dicembre 2013)
ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA per alcune tipologie di immobili
- abitazione principale e pertinenze (di categoria C2-C6-C7 nel limite di una per ciascuna categoria), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ( Istituti autonomi case popolari) o altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- gli immobili posseduti e non concessi in locazione ( escluse le A/1, A/ 8e A/9), dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto, salvo quanto previsto dall’art 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- soltanto per i terreni agricoli coltivati dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali- Iap
- fabbricati rurali ad uso strumentali
Cosa pagare entro il 16 dicembre 2013
- Le Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ( aliquota 4 per mille e detrazioni )
- v Terreni agricoli posseduti da soggetti che non sono coltivatori diretti ed imprenditori agricoli IAP ( aliquota 9 per mille)
- l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale (aliquota agevolata 7,6 per mille, previa dichiarazione)
- le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ( aliquota 7,6 per mille)
- tutti gli immobili rientranti nelle categorie B e D/5( aliquota 10,6 per mille)
- tutte le altre unità immobiliari ( diverse di quelle di cui al punto 10), categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze) e D (esclusi D5) e alle aree edificabili ( aliquota 9 per mille )
L’Amministrazione di Trecenta in linea con quanto stabilito dal Governo ha voluto introdurre una aliquota agevolata del 7,6 per mille ( anziché il 9 per mille) ai terreni agricoli nei seguenti casi:
- posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
-
posseduti in comproprietà da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il 1° grado in linea retta del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale
-
posseduti in proprietà esclusiva da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e condotti dal coniuge e/o parente in linea retta fino al 1° grado, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in base a regolare contratto d’affitto o di comodato d’uso.
ALTRE NOVITA’ introdotte dal D.L. 102 del 31.08.2013
- per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata Imu, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; tipologia di fabbricati che saranno esentati dal 1.1.2014.
- Non è richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica per considerare abitazione principale e relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alla Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art 28,comma1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ( per tale disposizione resta da chiarire la decorrenza del beneficio.
- Esenti dal 2014 gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti no profit e destinati alla attività di ricerca scientifica con modalità non commerciali.
- Dal 2014 il trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale spetta anche a quelli di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti con Decreto del 22.4.2008 ( G.U. 146 del 24.6.2008)
VARIAZIONE MOLTIPLICATORE CATEGORIA D
Si avvisa che il nuovo moltiplicatore relativo alla categoria D è 65. I moltiplicatori per il calcolo della base imponibile per altre categorie catastali sono rimasti invariati rispetto al 2012.
VERSAMENTO
Il versamento della rata in acconto ( pari al 50% del totale), per gli immobili non ricompresi nella sospensione e poi nella abolizione , doveva essere effettuato sulla base delle aliquote comunali in vigore per il saldo 2012 entro il 17 giugno 2013.
Con la rata a saldo da versare entro il 16 dicembre 2013 dovrà essere effettuato il conguaglio annuo sulla base delle nuove aliquote approvate dal Consiglio Comunale.
NUOVA RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA COMUNE E STATO
La legge di stabilità 2013 ( art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha “riservato allo Stato il gettito dell’Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” calcolato ad aliquota standard 0,76%. Ne consegue che per tali immobili cui l’aliquota fissata dal Comune di Trecenta nel 2012 è il 0,9% l’imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :
- L’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
- L’aliquota dello 0,14 % a favore del Comune
Per i fabbricati di categoria D/10- rurali strumentali all’attività agricola la prima rata in acconto è sospesa .
Per tali fabbricati, salvo ulteriori modifiche o interpretazioni, l’aliquota stabilita è lo 0,2% e la quota dovrà essere versata tutta allo Stato con il codice tributo 3925 , mentre per i rurali di categoria C l’aliquota 2013 dovrà essere determinata ( 0,1% nel 2012) e la quota dovrà essere versata al Comune con codice 3913.
ATTENZIONE AI CODICI TRIBUTO MODELLO F24
A decorrere dal 2013 sono variate le quote da attribuire allo Stato e quelle da attribuire al Comune, pertanto anche nel caso di medesima imposta dovuta rispetto all’anno precedente nella compilazione del modello F24 potrebbero variare i codici tributo da utilizzare. Per esempio nel caso del secondo garage, della seconda abitazione, di un negozio o di un ufficio ecc, nel 2012 l’imposta andava suddivisa tra Stato e Comune ( codici 3919 e 3918) mentre nel 2013 l’imposta deve essere versata interamente al Comune (codice 3918)
Nuovi codici tributi per il 2013
Codice |
Tributo |
3912 |
IMU abitazione principale ( per l’acconto solo cat. A/1-A/8-A/9) – COMUNE |
3913 |
IMU fabbricati rurali strumentali classificati in cat. C- COMUNE |
3914 |
IMU per i terreni –COMUNE |
3916 |
IMU per aree edificabili –COMUNE |
3918 |
IMU per altri fabbricati ( esclusi i D)-COMUNE |
3925 |
IMU per fabbricati classificati in cat D ( calcolo acconto con aliquota 0,76%)- STATO |
3930 |
IMU per fabbricati classificati in cat D ( calcolo in acconto 0,14%)- incremento COMUNE |
Avvertenze per la compilazione del Modello F24
Si ricorda di controllare il Codice catastale del Comune di Trecenta L359 per evitare di effettuare versamenti a favore di altri Comuni. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o da quello del Comune di Trecenta nella sezione Tributi – Imu.
Dalla stessa sezione è possibile accedere ad un simulatore di calcolo per il conteggio Imu e la successiva stampa del modello F24.
VARIATA SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU AL 30 GIUGNO 2013
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012 e per tutte le variazioni intervenute nel corso del 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06.2013 ( art 10,c.4 D.L. 35/2013).
Informazioni
Per ogni informazione o chiarimento:
rivolgersi all’Ufficio tributi comunale sito al piano terra della sede municipale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il lunedì dalle 15.00 alle 18.00
consultare il sito comunale www.comune.trecenta.ro.it alla sezione Tributi- Imu 2013
Tel 0425 716135- mail ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it
consulta la Guida Imu 2013 o il D.L. 54 del 21.5.2013 o il D.L. 102/2013
aliquote e detrazioni Imu 2013 approvate con deliberazione n. 38 del 26.11.2013