RECUPERO TARSU
TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI –
ADEGUAMENTO SUPERFICIE ALL’80% DELLA SUPERFICIE CATASTALE
(ART 70, comma 3 D.Lgs n. 507/93 come modificato dall’art 1, comma 340 della Legge 311/2004)
L’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali ad esempio abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.) , non può essere inferiore all’80 % della superficie catastale.
Per gli immobili già denunciati ai fini della Tassa Rifiuti è previsto che i Comuni modifichino l’ufficio le superfici dichiarate che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati.
In adempimento a tale obbligo il Comune di Trecenta, ha provveduto, per i succitati immobili, all’incrocio delle superfici dichiarate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti con le superfici del catasto metrico comunicate dall’Agenzia del Territorio.
Qualora dall’incrocio dei dati sia emerso che la superficie complessiva dichiarata ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti sia inferiore alla nuova superficie minima di riferimento (80% della superficie catastale), l’Ufficio Tributi provvederà:
- all’adeguamento della superficie dichiarata alla superficie minima prevista dalla legge (pari all’80% della superficie catastale);
- a comunicare al contribuente mediante lettera la nuova superficie;
- al recupero della maggiore tassa dovuta per l’annualità 2012, mediante emissione di apposito avviso di pagamento
- i contribuenti che saranno interessati dalla rettifica della superficie iscritta ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani riceveranno, pertanto, l’avviso di pagamento relativo alla Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2013 calcolata con la nuova superficie accertata.
Superficie catastale errata
Qualora la superficie catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio sia errata è necessario inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova superficie, un’istanza al Comune che la trasmetterà all’Agenzia stessa (Allegato 2 – “Istanza di rettifica della superficie catastale)
L’istanza dovrà contenere, obbligatoriamente, le seguenti informazioni:
1. indicazione degli estremi catastali dell’immobile per il quale si richiede la rettifica della superficie;
2. indicazione della superficie lorda, misurata e proposta dall’interessato, distinta per i vari ambienti, a rettifica di quanto segnalato dal Comune su indicazione dell’Agenzia del Territorio;
3. ogni altro elemento utile a dimostrare la congruità della superficie proposta a modifica di quella attribuita dall’Agenzia del Territorio (ad esempio: copia in carta semplice della planimetria catastale o di altra rappresentazione grafica contenente le misure necessarie al calcolo della superficie dei diversi ambienti).
Rettifica immobili ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Se l’avviso inviato dal Comune, con l’indicazione della nuova superficie, contiene degli errori (ad esempio perché comprende immobili non più di proprietà, ovvero per i quali la tassa rifiuti viene pagata da altri soggetti o perché non vi sono i presupposti per la tassazione, etc) è necessario inviare al Comune, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova superficie, una comunicazione specificando le motivazioni della rettifica, allegando eventuale documentazione ritenuta opportuna al fine di chiarire la situazione (Allegato 1- Richiesta rettifica immobili ai fini della tassa rifiuti solidi urbani.
Riferimenti normativi
Le modalità di calcolo per determinare la superficie catastale sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n° 138; al riguardo si veda anche la Circolare dell’Agenzia del Territorio del 7/12/2005 n° 13.
Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio tributi al n.0425/716135 oppure e.mail ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it