T.A.R.E.S. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013
Con l’art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( Decreto Monti) , è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (detto TARES), con decorrenza 1 gennaio2013.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu e addizionali ex ECA), sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, l’art.14 comma 9-bis del Decreto Legge in premessa, così come modificato dalla legge n. 228/2012, prevede che la superficie tassabile per gli immobili a destinazione ordinaria (Categorie A , B e C) sia quella risultante in catasto rideterminata secondo i criteri dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, mentre per gli altri immobili si fa riferimento alla superficie utile effettiva.
La Tares dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena.
Con la legge 28.10.2013 n. 124 , di conversione del decreto legge n .102 del 31.08.2013, lo Stato, con l’art 5 comma 4- quater, in deroga a quanto previsto dal Decreto Monti, consente ai Comuni di decidere se applicare la Tares originaria oppure la Tares semplificata, applicando le tariffe a copertura del costo del servizio con gli stessi criteri del 2012. L’amministrazione Comunale di Trecenta ha deciso di applicare la deroga riuscendo a mantenendo la stessa tariffa finale del 2012, pur garantendo la copertura totale dei costi.
il Comune di Trecenta applicherà pertanto gli stessi criteri e categorie introdotte dal 2010 come T.a.r.su evoluta sulla base del principio di “ chi inquina paga”, al fine di mitigare l’impatto finale sull’utenza, articolando le fasce di utenza domestica in 6 categorie diversificate per componenti il nucleo familiare e l’utenza non domestica distinta per categorie merceologiche di appartenenza,
All’importo sarà aggiunto il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) da versare alla Provincia di Rovigo stabilito nella misura pari al 5%.
Si applicherà inoltre una maggiorazione per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, ecc.), così come previsto dall’art. 14, comma 13, del citato Decreto legge 201/2011. La maggiorazione riservata allo Stato, sarà pari a euro 0,30 al metro quadro di superficie, salvo riduzioni applicate per motivi socio- economici o per rifiuti speciali.
Modalità di pagamento
Con deliberazione di C.C. n. 21 del 30.07.2013, come previsto dal D.L. n.35/2013, il Comune di Trecenta ha fissato il pagamento della Tares 2013 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
ACCONTO 16.10.2013 : la rata in acconto è quantificata nella misura del 70% applicando alla superficie occupata le tariffe Tarsu in uso nell’anno 2012, oltre al tributo del 5% dovuto alla Provincia. Il pagamento dovrà essere assolto unicamente mediante il bollettino di c/c postale allegato alla presente.
SALDO 16.12.2013 : la rata a saldo verrà conteggiata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di Tares, tenuto conto delle tariffe definitive approvate con apposita delibera comunale, dal quale sarà detratto quanto pagato con la prima rata. Contestualmente al versamento a saldo dovrà essere assolto il pagamento della maggiorazione di €. 0,30 al mq. per i costi dei servizi indivisibili, il cui gettito confluirà direttamente allo Stato. Per il pagamento sarà inviata, nel mese di dicembre, un’ulteriore comunicazione con la quantificazione del dovuto, allegando il rispettivo modello di pagamento F24.
Per i contribuenti interessati dalla rettifica della superficie assoggettabile al tributo, ai sensi dell’art 14 D.L. 201/2011 e della Legge n. 228/2012 l’avviso di pagamento per la seconda rata viene ricalcolato a conguaglio con la nuova superficie accertata
L'importo da corrispondere potrà essere versato presso qualunque sportello postale o bancario senza addebito di commissione, in alternativa dal proprio computer utilizzando i servizi di home banking.
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la TARES alla scadenza sopra indicata, i contribuenti devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc.), entro 90 giorni da tale variazione.
Riferimenti