T.A.R.ES. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013
L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Salva Italia", ha istituito con decorrenza 01.01.2013 il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Dal 01.01.2013 non è più in vigore la tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARSU).
Successivamente con l'art.10 del D.L. n. 35 del 08.04.2013 sono state introdotte alcune modifiche riguardanti le scadenze dei versamenti e gli importi dovuti.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, facendo seguito a quanto disposto dall'art.10 del D.L. 35/2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2013 sono state fissate le scadenze delle rate della TARES anno 2013.
1^rata 16.10.2013
2^ rata 16.12.2013
La prima rata in acconto (scadenza 16 ottobre 2013) sarà commisurata all'importo versato nell'anno precedente, nella misura del 70% della TARSU dovuta per l’anno 2012.
Nel caso di posizioni tributarie aperte dopo il 01/01/2013, l’importo è determinato in misura pari al 70% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe della TARSU vigenti nell’anno 2012.
La seconda rata(scadenza 16 dicembre 2013) sarà calcolata a conguaglio tra l’importo versato in acconto e l’importo dovuto per il 2013 sulla base delle nuove tariffe, che saranno determinate con il Regolamento Tares entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione 2013, e comprensiva della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq, di competenza dello Stato.
Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato mediante:
- bollettino di c/c postale intestato al Comune, che sarà inviato al contribuente insieme all’avviso di pagamento;
-bonifico utilizzando il codice iban riportato sul bollettino di c/c che il contribuente riceverà con l’avviso di pagamento;
Il versamento della seconda rata a conguaglio dovrà avvenire con modello F24 (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) o tramite bollettino postale ad hoc (art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011) che il contribuente riceverà con l’avviso di pagamento.
NON SARA' NECESSARIO presentare denuncia TARES se i dati in precedenza dichiarati per la TARSU non sono cambiati.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Tributi del Comune, aperto al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e lunedì dalle 15.00 alle 18.00. tel. 0425 /716135 e- mail ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it sito internet : www.comune.trecenta.ro.it
visualizza la delibera di C.C. 21 del 30.07.2013