AGEVOLAZIONE IMU 2021

PER PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

La Legge n. 178/2020, art. 1 comma 48,  ha previsto:

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall’Italia,  l’imposta  municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura  della  metà  e  la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e’ dovuta in misura ridotta di due terzi”.

La nuova normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”; non si tratta di assimilazione all’abitazione principale ma di una riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50%.

Condizioni per godere della riduzione IMU, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:

  • essere titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l’Italia;
  • possesso in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;
  • residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
  • l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato;

Come attestare di possedere i requisiti per avere accesso alla riduzione:

  • presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000 entro il 31/12/2021 (vedi modello allegato);
  • presentare apposita dichiarazione IMU, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), entro il 30 giugno 2022.

Come pagare dall’estero:

coloro che non possono utilizzare per il versamento dell’imposta il modello F24 possono procedere al pagamento utilizzando la seguente modalità:

bonifico su conto corrente intestato a:

COMUNE DI TRECENTA

Cod. IBAN   IT68 U030 6912 1171 0000 0046 212

BIC SWIFT   BCITITMM

CAUSALE:   codice fiscale – IMU – TRECENTA- 2021 acconto/saldo

In allegato alla pagina modello di autocertificazione scaricabile:

Pagina aggiornata il 04/07/2023

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